Kore

Kore is a social enterprise created by INTERSOS to promote job placement and social support for the most vulnerable people.

The Kore project begins with a first phase of pure humanitarian aid, in which the most serious situations of social exclusion and vulnerability are intercepted; then it moves onto a second level in which, once the most basic needs are met, autonomy is reached and the beneficiaries are integrated in the productive social fabric.

The Kore project was born out of the analysis of the context and the needs which INTERSOS has been performing for over 10 years of aid interventions in the area to help unaccompanied foreign minors in the first moment. It then widened its scope, including women who survived gender violence, sexual and labor exploitation and, finally, to the entire vulnerable population of the territory.

The Kore project will link together the existing services in the INTERSOS24 and INTERSOS Lab centres, namely: Help and Protection for cases of gender violence - Safe space and Child friendly space, Health, Mental health and Psychological support, Job orientation, Accommodation, Higher job training, Language, Socialisation and Inclusion.

Kore represents the conclusion of this path, which will lead to the direct production of goods or services in the commercial field, training and actual job placement, with the aim of introducing our beneficiaries to the job market; producing economic activity with a social impact on the territory; making the project itself more sustainable; and generating value, that is, producing economy, productive ideas that are realistic and consistent with the current labour market. A virtuous project that gives extreme importance to the "right price" of labour and the respect for planet Earth. This is a complex process, which begins from the fundamental human rights, and ends with the protection of workers rights combined with respect for the environment and biodiversity.

Choosing KORE means supporting a model of doing business in an ethical and virtuous way. Every product is handmade, in Italy, sustainable, and designed with attention to social and environmental impact. In fact, KORE is an accredited organic enterprise that has selected suppliers and partner companies to create certified and sustainable lines.

The care in the choice of fabrics for the tailoring lines and of medicinal plants for the Ethical Herbal Teas, as well as the care in the manufacturing process, are fundamental and coherent steps with what KORE wants to express. The resulting product is not a mere end, but a mean to promote career paths by supporting the employees’ empowerment and autonomy process.

KORE S.R.L. IMPRESA SOCIALE statute
Articolo 1 – Denominazione

È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, una Società a Responsabilità Limitata Impresa Sociale denominata: "KORE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IMPRESA SOCIALE" o anche in forma abbreviata "KORE S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

All’Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell’atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il Decreto Legislativo n. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Articolo 2 – Sede

La società ha sede in Roma (RM). Con delibera dell’organo di amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali ed agenzie sia in Italia che all’estero.

Articolo 3 – Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 4 – Oggetto

La Società, che non ha scopo di lucro, svolge le seguenti attività di interesse generale previste dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 112/17 in ambito nazionale e internazionale e precisamente:

  • attività di acquisto e rivendita nonchè commerciali in genere, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
  • agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni.

La Società, in particolare, ha per oggetto le seguenti attività:

  • istituzione di laboratori di creazione e riparazione, di capi d’abbigliamento ed accessori per l’abbigliamento;
  • istituzione di laboratori di assistenza e riparazione, controllo e montaggio di apparecchiature proprie e di terzi;
  • attività di coltivazioni agricole e realizzazione di prodotti di derivazione animale, caccia e servizi connessi;
  • attività agricola di essiccazione e confezionamento dei prodotti;
  • inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
  • prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità,
  • di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
  • prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
  • progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Al fine del perseguimento dei propri scopi e nell’esecuzione delle proprie attività, la società potrà, altresì effettuare la:

  • produzione di contenuti multimediali, video ed audio;
  • consulenza ICT;
  • realizzazione e gestione di siti internet, vendita di spazi, servizi e accesso, produzione dei software correlati;
  • sfruttamento di marchi, brevetti, ideazione grafica per la pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, internet, reti telematiche e telefoniche;
  • organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni, seminari, master, meeting, eventi artistici e culturali, e la loro gestione commerciale e pubblicitaria;
  • promozione e organizzazione di attività culturali, artistiche, commerciali, pubblicitarie e promozionali connesse;
  • acquisto e vendita di spazi pubblicitari e promozionali;
  • ricerca, formazione, insegnamento, consulenza, direzione scientifica nel campo dell’editoria, dell’arte, della logistica, della gestione di impresa, della scienza e della cultura;
  • ideazione e realizzazione di prodotti editoriali attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto anche elettronico, con esplicita esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani.

La società, impresa sociale senza scopo di lucro, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà assumere partecipazioni in altre società o enti aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale;

potrà contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all’attività sociale e mai nei confronti del pubblico; comunque entro i limiti di legge.

Articolo 5 – Domicilio dei soci e degli amministratori

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di aumento del capitale sociale, salvo il caso di cui all’articolo 2482 ter, ai soci contrari spetta il diritto di recesso.

Articolo 7 – Finanziamento soci

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera.

I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l’obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 112.

Articolo 8 – Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 112.

Articolo 9 – Trasferimento delle quote

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 112/17.

Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta.

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all’esperimento della seguente procedura.

Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all’organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma equivalente, indicando il nominativo dell’aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite forma equivalente, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare. Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

Il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall’arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza. Sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare successivamente alla valutazione dell’arbitro, restano però a carico della parte rinunciante le spese dell’arbitraggio.

Articolo 10 – Morte del socio

Sono liberamente trasferibili le quote mortis causa tra gli eredi o altri soci.

Articolo 11 – Diritto di recesso

Per le modalità ed i termini dell’esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 112/07.

Le modalità del recesso sono stabilite dall’articolo 12.

Articolo 12 – Liquidazione quota

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall’articolo 11 del presente Statuto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata o posta elettronica entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

In tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 112/2017.

Articolo 13 – Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

  1. l’approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 112/2017;
  2. la nomina e la revoca dell’Organo Amministrativo;
  3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal Decreto Legislativo 112/2017;
  4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 112/2017, ove consentito dalla legge;
  5. l’approvazione dei regolamenti;
  6. le modificazioni dell’Atto Costitutivo;
  7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l’assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell’Impresa Sociale partecipata;
  8. le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento dell’Impresa Sociale;
  9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell’articolo 2487, primo comma, Codice Civile;
  10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 30;
  11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.
Articolo 14 – Convocazione Assemblea

L’avviso di convocazione, inviato dall’organo amministrativo, deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l’eventuale seconda convocazione dell’adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell’Organo Amministrativo a tutti i soci e all’organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e l’organo amministrativo per intero e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’Assemblea può essere convocata dall’organo di controllo, se nominato, o da un socio.

Articolo 15 – Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire all’Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

I soci possono partecipare all’Assemblea nei termini e nei modi stabiliti per legge.

Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Con apposito regolamento di cui all’articolo 40 su proposta dell’organo amministrativo, saranno previsti tutti i casi e le modalità della partecipazione all’Assemblea dei Soci da parte dei lavoratori e degli stakeholder dell’impresa sociale.

Articolo 16 – Deleghe

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l’eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall’Impresa Sociale. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

Articolo 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 18 – Presidenza assemblea

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico, qualora impossibilitato è presieduta dall’amministratore più anziano o qualora non sia possibile da persona designata dai soci che rappresenti la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

Articolo 19 – Verbali dell’assemblea

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio se richiesto da legge o quando il presidente lo ritiene opportuno.

Articolo 20 – Forma di amministrazione

La società, a scelta dell’Assemblea dei Soci, è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono anche non essere eletti tra i soci.

Per organo amministrativo si intende nel presente statuto l’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 – Rappresentanza della Società

La rappresentanza generale della società difronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato o qualora nominato all’Amministratore Unico.

Articolo 22 – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e comunque sempre proporzionati alla attività svolta.

Con decisione dell’Assemblea dei Soci è determinato l’eventuale compenso, ove consentito dalla legge.

Articolo 23 – Cause di decadenza

Pena la decadenza, gli Amministratori devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità.

Articolo 24 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. L’Assemblea ordinaria ne determina il numero eletto.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà di essi, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 25 – Poteri del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nell’articolo 2381 del codice civile, ai sensi dell’articolo 2365 del codice civile al Consiglio sono attribuite competenze per l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie e unità locali sul territorio nazionale così come previsto dall’articolo 2 del presente statuto, l’adeguamento del capitale sociale in caso di recesso del socio e l’adeguamento del presente statuto a nuove disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, salvo quanto previsto dagli articoli 27 e 28, attribuire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio, soci, dipendenti e terzi. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre dispone il business plan e gli investimenti pluriennali e di funzionamento e determina gli indirizzi generali della società sentiti anche gli stakeholder coinvolti.

Articolo 26 – Riunioni e deliberazioni del consiglio

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato dall’avviso di convocazione.

Il consiglio si riunisce tutte le volte lo ritenga necessario il Presidente, l’Amministratore Delegato, un consigliere o l’Organo di Controllo.

Il Presidente convoca il consiglio mediante comunicazione scritta tramite raccomandata o mail contente data il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattrore prima. La convocazione è inviata agli indirizzi forniti in precedenza dagli interessati e annotati nel libro delle decisioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono sempre presiedute dal Presidente o in sua assenza dal membro più anziano.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle se guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, ritenendo svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 27 – Presidente del Consiglio

Il Consiglio qualora non vi abbia provveduto l’assemblea elegge il presidente fra i suoi componenti nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 112/2017.

Il Presidente del Consiglio presiede l’assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede e ne verifica l’attuazione delle delibere da esso approvate.

Al Presidente spetta la rappresentanza della società ai sensi dell’articolo 21 dello statuto.

Articolo 28 – Amministratore Delegato

All’Amministratore Delegato spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, il controllo dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Riferisce al Consiglio di Amministrazione e all’Organo di controllo sull’andamento della società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ulteriori competenze specifiche o limitare i poteri dell’Amministratore Delegato. All’Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della società ai sensi dell’articolo 21 dello statuto.

Articolo 29 – Verbali delle deliberazioni del Consiglio

Il segretario, nominato anche tra gli estranei al consiglio, redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Articolo 30 – Amministratore Unico

L’Amministratore Unico è nominato per un massimo di tre esercizi e può essere eletto anche tra i non soci, è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per la più ampia amministrazione della società.

All’Amministratore Unico, qualora nominato, spetta la rappresentanza della società ai sensi dell’articolo 21 dello statuto.

Articolo 31 – Collegio sindacale/Sindaco Unico

Il controllo della società può essere svolto, così come previsto ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 o per superamento dei limiti previsti per legge, che secondo quanto stabilito dall’assemblea dei soci potrà essere costituito o da un sindaco unico o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All’organo di controllo si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

Articolo 32 – Revisore

Qualora ne sussistano i casi secondo il comma 5 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, la società nomina un revisore contabile, questo deve essere iscritto nell’apposito registro dei revisori legali.

Articolo 33 – Coinvolgimento dei lavoratori, volontari e stakeholder

La Società in quanto impresa sociale, sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, volontari e di altri stakeholder interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione con cui i soggetti di cui sopra possano interagire con la società e sulle sue decisioni.

Le modalità di coinvolgimento sono regolate da appositi regolamenti di cui all’Articolo 40 del presente Statuto.

Nel Bilancio Sociale sono riportare le forme e le modalità di coinvolgimento.

Articolo 34 – Volontari

Nella società è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nel numero e modalità stabilite per legge.

Articolo 35 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 36 – Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

Alla fine di ogni esercizio, l’Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, in presenza di specifiche esigenze legate alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto dell’impresa entro 180 (centottanta) giorni.

L’Organo Amministrativo provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’Impresa Sociale.

Articolo 37 – Assenza di lucro, utili e dividendi

Salvo quanto previsto dall’Articolo 3 comma 3 e dall’Articolo 16 del Decreto Legislativo n. 112/2017, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo le eccezioni previste dall’articolo 3 e dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 112/2017.

Articolo 38 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 39 – Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

Articolo 40 – Regolamenti

L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della società. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 41 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 nella sua interezza e delle altre leggi applicabili.

F.to Marco Alessandro Momigliano - Cesare Fermi - Marco Ruggeri - Valentina Murino - Mauro Ruberto - Francesco Balletta